Tecnico competente in acustica ing. Martino Greco durante una rilevazione fonometrica per una valutazione di impatto acustico a Roma nei pressi di una sorgente sonora

Normale tollerabilità

I luoghi in cui viviamo sono normalmente ricchi i suoni di ogni tipo. Alcuni sono notoriamente fastidiosi come il rumore del traffico veicolare o di una lavorazione industriale. Altri sono indubbiamente piacevoli come la musica di un teatro o il cinguettio degli uccelli. Altri ancora sono effettivamente indispensabili come le parole di una conversazione o l'allarme di un mezzo in manovra. Infine alcuni suoni sono semplicemente naturali come il fruscio del vento o lo scroscio della pioggia. Ogni ambiente di vita è dunque "colorato" da un certo numero di suoni e non può mai in alcun modo esserne totalmente privo. Che essi siano fastidiosi o piacevoli, indispensabili o naturali, i suoni sono presenti ovunque e ciò prescinde dalla nostra volontà. Pertanto non possiamo fare a meno di sopportare il frastuono di una strada trafficata né tantomeno insonorizzare al nostro passaggio il corridoio di un ufficio. Tuttavia, e qui veniamo al punto, all'interno della nostra casa abbiamo il diritto di governare sulla qualità acustica. L'ambiente domestico è l'unico spazio ove siamo liberi di decidere quali suoni ascoltare e quali no. Ovviamente nei limiti del possibile, abbiamo facoltà di selezionare i segnali acustici che ci devono accompagnare durante le ore in cui desideriamo soggiornare in casa. Principio della normale tollerabilità del rumore Proprio perché questo diritto alla quiete è sacrosanto, il legislatore tutela in ogni modo il cittadino consentendogli di godere del confort acustico della propria abitazione. Il bar sotto casa, ad esempio, deve rispettare il limite differenziale di immissione stabilito da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 in attuazione della Legge Quadro sull'inquinamento acustico Legge n. 447 del 26 ottobre 1995. L'ascensore dello stabile condominiale deve rispettare l'indice Lid, rumore da impipanti a funzionamento discontinuo, stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997. E il vicino dell'appartamento attiguo che suona il pianoforte? La vicina del piano di sopra che cammina con i tacchi dentro casa tutto il giorno? Il cane del condomino che abbaia in continuazione? Quale normativa ci tutela dai vicini rumorosi? Ebbene, anche se poco conosciuta, esiste un'apposita normativa che disciplina i rapporti tra privati in relazione al rumore. Si tratta dell'articolo 844 del Codice Civile. Esso recita: "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.". Dunque il condomino che abita nelle adiacenze della nostra casa non può immettere nel nostro ambiente privato un livello di rumore che superi la normale tollerabilità. A quel tempo il legislatore non prescrisse quale fosse il numero di decibel (dB) massimo consentito in quanto ritenne di demandare ai giudici di merito il compito di stabilire, caso per caso, a quanti decibel corrispondesse il limite della normale tollerabilità. Di fatto però nel tempo la giurisprudenza si è allineata nel seguire questa definizione: "rettamente il giudice di merito ritiene eccedenti il limite normale le immissioni che superano di 3 decibel la rumorosità di fondo. (Sentenza Cassazione del 06/01/1978 n. 38) … […] … cosicché è stato applicato correttamente il cosiddetto criterio comparativo. (Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 4848 del 27.2.2013)".

Quindi il metodo che si utilizza in questi casi si chiama metodo comparativo. Consiste nel misurare sia il livello di fondo che si registra nell'abitazione quando la sorgente sonora disturbante è inattiva, sia il livello equivalente che viene immesso nello stesso punto quando la sorgente è attiva. La differenza tra questi due valori non deve superare i 3 dB. Questo limite vale in qualsiasi momento della giornata. Il livello di fondo è il livello medio equivalente misurato in assenza della sorgente; in alcuni casi per livello di fondo si può utilizzare il cosiddetto LAF95 ossia il parametro statistico che indica il livello di rumore superato per il 95% del tempo durante la misura. Il livello di fondo non corrisponde al livello minimo il quale invece è quello superato il 100% del tempo durante la misura.
Misure della normale tollerabilità del rumore

Esempio di rilevazione fonometrica con criterio comparativo

Dunque, nella pratica, una perizia fonometrica si realizza effettuando due misure di rumore: una mentre il rumore non c'è (misura chiamata "residuo") e l'altra mentre il rumore c'è (misura chiamata "ambientale"). Le due misure non devono essere troppo distanti tra loro in termini di tempo poiché devono appartenere allo stesso contesto acustico. È inutile misurare il residuo di notte e l'ambientale di mattina: in tal caso infatti sarebbe scontato registrare una grossa differenza tra le due misure e sarebbe ingiustificata l'imputazione di tale eccedenza alla sorgente disturbante. Altra precisazione importante: il metodo comparativo non ha nulla a che vedere con il metodo differenziale. Quest'ultimo, come accennato brevemente in precedenza, si applica esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra il privato e le attività produttive. Perciò se il disturbo proviene da un ristorante, un negozio, un ufficio eccetera, bisogna applicare il criterio differenziale unitamente al criterio comparativo. Se invece il disturbo proviene da un privato bisogna applicare solo il metodo comparativo. Cosa fare dunque se nella nostra casa siamo costretti a subire una immissione di rumore disturbante? In primo luogo sarebbe opinabile pervenire ad una pacifica soluzione di comune accordo con il soggetto ritenuto responsabile. In caso non si raggiunga una ragionevole concordata eliminazione del disturbo occorre procedere ad una perizia fonometrica privata. La figura professionale da contattare è il Tecnico Competente in Acustica il quale deve essere regolarmente iscritto presso un elenco regionale. In tal modo è possibile ritornare a godere del confort acustico della propria abitazione.

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