Tecnico competente in acustica ing. Martino Greco durante una rilevazione fonometrica per una valutazione di impatto acustico a Roma nei pressi di una sorgente sonora

Nessuna abilitazione rischio rumore

Il rumore è oramai da molto tempo ed in maniera consolidata considerato un agente fortemente inquinante e pericoloso ai fini della salute e della sicurezza. Il sistema legislativo internazionale ha efficacemente predisposto un intero quadro normativo atto a disciplinare il contenimento del rumore in ogni ambito e circostanza. L'acustica, intesa come materia rivolta all'analisi, alla valutazione e alla gestione del rumore, è stata pertanto sapientemente suddivisa in più settori specifici. L'acustica ambientale si occupa dell'inquinamento acustico generato dalle attività produttive e immesso nell'ambiente circostante; preserva le nuove edificazioni, aventi destinazioni d'uso tutelate, dal sorgere in aree rumorose e classifica il territorio comunale in fasce acusticamente omogenee. L'acustica edilizia si occupa del confort acustico all'interno delle abitazioni delineando opportune linee guida costruttive improntate al benessere. L'acustica architettonica si occupa della qualità acustica nella progettazione di ambienti come teatri, sale cinematografiche, aule adibite alla didattica o a conferenze, discoteche. L'acustica del privato si occupa dell'immissione di rumore all'interno degli ambienti domestici da parte di condomini o attività adiacenti al fine di garantire una normale tollerabilità. Interrompiamo per un attimo questa carrellata per fare una prima considerazione: per tutti questi specifici ambiti è prevista una figura professionale idonea a misurare, monitorare e certificare il rumore a fronte delle prescrizioni di legge. Il Tecnico Competente in Acustica è la qualifica istituita nel 1995 ai sensi dell'art. 6 della Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254). Nessuna abilitazione rischio rumore Ebbene solo il Tecnico Competente può rilasciare le certificazioni che la legge richiede in diverse circostanze quando si ha a che fare con il rumore in tutti i settori fin ora elencati. È evidente che tali pratiche necessitano di una competenza specifica. Ma abbiamo dimenticato l'acustica industriale? Abbiamo sorvolato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in merito al rischio di esposizione professionale al rumore? Certamente no. Si è voluto appositamente escludere questa materia dalla carrellata iniziale dal momento che stranamente in questo caso non è richiesta alcuna competenza specifica per il tecnico valutatore. Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, non prevede alcun riconoscimento di adeguata idoneità alla valutazione del rischio per colui che è incaricato di effettuarla. È dunque assolutamente discutibile la scelta del legislatore di non inglobare anche la delicata sfera della sicurezza sul lavoro nel contesto della professionalità del Tecnico Competente in Acustica. Eppure la strumentazione utilizzata per il monitoraggio è la stessa. Eppure il livello di rumore che in tali sedi viene raggiunto è di gran lunga superiore a quelli tipicamente riscontrati negli altri ambiti di cui l'acustica si occupa. Parliamo di numeri. In acustica ambientale i valori che richiamano all'attenzione si aggirano solitamente attorno ai 60 - 65 dB(A) nel senso che un cittadino stazionante in un luogo accessibile al pubblico nei pressi dell'attività inquinante non può giustamente essere esposto ad una pressione acustica di questa entità. In acustica edilizia anche 25 dB(A) sono considerati eccessivi per un impianto tecnologico a ciclo continuo a servizio di un edificio condominiale. In acustica architettonica 30 dB(A) in una classe scolastica possono ovviamente risultare inaccettabili se questa non è adeguatamente isolata dalle classi adiacenti. Nell'acustica del privato un appartamento non può assolutamente immettere 3 dB(A) oltre il rumore di fondo dell'abitazione attigua. Nei luoghi di lavoro, invece, vengono spesso registrati livelli “medi” di rumore dell'ordine di 75 - 80 dB(A), per non parlare di valori istantanei che possono superare 100 dB(A). Parliamo di tempi. A giudicare dagli attuali ritmi quotidiani di una persona si direbbe che le 8 ore che trascorre sul lavoro costituiscono la fascia temporale più lunga della giornata. Proprio su questa fascia dovrebbe quindi essere concentrata la maggiore attenzione circa la salubrità acustica dell'aria. Ebbene le grandezze misurate nei luoghi di lavoro sono notevolmente pericolose in confronto alle altre precedentemente illustrate; basta considerare che la soglia media di disturbo è attorno a 70 dB(A) e la soglia media per l'insorgenza di malattie dell'apparato uditivo è 85 dB(A). Ci si chiede appunto se non sia proprio il rumore nei luoghi di lavoro a richiedere la massima competenza da parte del tecnico incaricato della valutazione. Giacché negli altri settori dell'acustica è prevista una figura professionale specifica, a maggior ragione ciò dovrebbe valere anche a livello industriale.


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